Art. 6
In vigore dal 28 apr 2005
Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il gruppo, in accordo con la Commissione, può istituire gruppi di lavoro per studiare argomenti specifici sulla base di un mandato. I gruppi di lavoro saranno sciolti appena avranno compiuto il proprio mandato.
La Commissione può invitare esperti ed osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e/o dei gruppi di lavoro.
Storico versioni
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