Art. 3

In vigore dal 28 apr 2005
Il gruppo consta di un massimo di 20 membri, provenienti dal mondo degli affari e dalla comunità accademica o dalla società civile, la cui esperienza e competenza in materia di governo societario e diritto delle società siano ampiamente riconosciute a livello comunitario. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione. Essi sono nominati a titolo personale. I membri del gruppo prestano la loro consulenza alla Commissione senza ricevere alcuna istruzione dall'esterno. L'elenco dei membri figura in allegato.
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