Art. 4

In vigore dal 4 apr 2005
Per un periodo transitorio non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina e di carni fresche di animali domestici della specie porcina sulla base dei modelli di certificati utilizzati prima della data di applicazione della presente decisione.
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