Art. 3
In vigore dal 4 apr 2005
All’ della decisione 2004/639/CE, viene aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Il requisito di cui al paragrafo 1 di utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria che figura all’allegato II, parte 1, si applica fatte salve le condizioni di certificazione specifiche e i modelli di certificati basati sugli accordi della Comunità e i paesi terzi in seguito a un riconoscimento di equivalenza.»
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:290:oj#art-3