Art. 2

In vigore dal 4 apr 2005
Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato II, l’importazione in provenienza dal Canada di carni fresche di animali domestici della specie porcina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare le carni porcine importate.
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