Art. 1

In vigore dal 4 apr 2005
Gli Stati membri autorizzano, conformemente alle condizioni di certificazione fissate nel modello di certificato che figura all’allegato I, l’importazione in provenienza dal Canada di sperma di animali domestici della specie bovina. Un esemplare debitamente riempito e rilasciato prima della partenza del lotto dal Canada deve accompagnare lo sperma importato.
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