Art. 7
In vigore dal 22 mar 2005
Gli Stati membri compilano ogni anno le tabelle che figurano nell’allegato e le trasmettono alla Commissione per via elettronica.
Tali tabelle coprono l’intero anno civile e sono trasmesse alla Commissione, fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), entro 18 mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.
La Commissione pubblica tali dati su un sito web accessibile al pubblico.
Oltre alle tabelle compilate, gli Stati membri trasmettono un’adeguata descrizione delle modalità adottate per la compilazione dei dati. La descrizione contiene anche la spiegazione di eventuali stime utilizzate.
Storico versioni
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