Art. 4
In vigore dal 22 mar 2005
1. I rifiuti di imballaggio esportati al di fuori della Comunità sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati soltanto in presenza di prove attendibili che il recupero e/o riciclaggio ha avuto luogo in condizioni complessivamente equivalenti a quelle stabilite dalla pertinente legislazione comunitaria.
2. I movimenti transfrontalieri di rifiuti di imballaggio devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (4), del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio (5), e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione (6).
3. I rifiuti di imballaggio prodotti in altri Stati membri o al di fuori della Comunità che vengono inviati in uno Stato membro per fini di recupero o riciclaggio non sono contabilizzati come rifiuti recuperati o riciclati nello Stato membro nel quale sono stati inviati.
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