Art. 2

In vigore dal 22 mar 2005
1.   Oltre alle pertinenti definizioni di cui all’ della direttiva 94/62/CE, ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) per «imballaggio composto» si intende l’imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell’imballaggio; b) per «rifiuti di imballaggio prodotti» si intende la quantità di imballaggi che diventano rifiuti, ai sensi dell’ della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (3), nel territorio di uno Stato membro, dopo essere stati utilizzati per contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare le merci; c) per «rifiuti di imballaggio recuperati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità; d) per «rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità; e) per «rifiuti di imballaggio riciclati» si intende la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e successivamente riciclati, indipendentemente dal fatto che i rifiuti di imballaggio siano riciclati nello Stato membro, in un altro Stato membro o al di fuori della Comunità; f) per «percentuale di recupero o di incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia» ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio recuperati o inceneriti presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti; g) per «percentuale di riciclaggio» ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE si intende la quantità totale di rifiuti di imballaggio riciclati, divisa per la quantità totale di rifiuti di imballaggio prodotti. 2.   Dalla nozione di rifiuti di imballaggio prodotti ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è esclusa ogni forma di residuo generato dalla produzione di imballaggi o materiali di imballaggio, o generato da qualsiasi altro processo di produzione. Ai fini della presente decisione, la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno in tale Stato membro.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/270 — Testo vigente | Portale Normativo