Art. 8
In vigore dal 22 mar 2005
Gli Stati membri possono facoltativamente trasmettere altri dati disponibili in merito agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Ad esempio:
a)
dati relativi alla produzione, alle esportazioni e alle importazioni di imballaggi vuoti;
b)
dati relativi agli imballaggi riutilizzabili;
c)
dati relativi a particolari sottofrazioni di imballaggi quali gli imballaggi composti;
d)
dati relativi ai livelli di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballaggi, ai sensi dell’ della direttiva 94/62/CE e alla presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi ai sensi dell’allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva 94/62/CE;
e)
dati relativi ai rifiuti di imballaggio considerati pericolosi perché contaminati dal prodotto contenuto, ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (8) e della decisione 2000/532/CE della Commissione (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:270:oj#art-8