Art. 8

In vigore dal 22 mar 2005
Gli Stati membri possono facoltativamente trasmettere altri dati disponibili in merito agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Ad esempio: a) dati relativi alla produzione, alle esportazioni e alle importazioni di imballaggi vuoti; b) dati relativi agli imballaggi riutilizzabili; c) dati relativi a particolari sottofrazioni di imballaggi quali gli imballaggi composti; d) dati relativi ai livelli di concentrazione di metalli pesanti presenti negli imballaggi, ai sensi dell’ della direttiva 94/62/CE e alla presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi ai sensi dell’allegato II, punto 1, terzo trattino, della direttiva 94/62/CE; e) dati relativi ai rifiuti di imballaggio considerati pericolosi perché contaminati dal prodotto contenuto, ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (8) e della decisione 2000/532/CE della Commissione (9).
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Art. 8 Decisione (UE) 2005/270 — Testo vigente | Portale Normativo