Art. 6

In vigore dal 7 mar 2005
L’autorità competente del Regno Unito esegue i controlli del caso per garantire la corretta applicazione della presente decisione e in particolare per verificare l’integrità dei sigilli di cui all’ sui veicoli in partenza dal Regno Unito. L’autorità competente certifica la conformità alla presente decisione apponendo un timbro ufficiale sul certificato sanitario di cui all' o rilasciando il certificato supplementare di cui all’allegato. Qualora si constati la non conformità alla presente decisione non è consentito il proseguimento del trasferimento del bestiame verso la destinazione finale. Il bestiame può essere trattenuto in attesa, in base alle sue condizioni sanitarie e a considerazioni di sanità pubblica, della macellazione, della distruzione o, con l’accordo dello Stato membro di partenza, del rinvio al luogo di origine.
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Art. 6 Decisione (UE) 2005/177 — Testo vigente | Portale Normativo