Art. 5
In vigore dal 7 mar 2005
Qualora per motivi urgenti legati al benessere degli animali o ai fini di un’ispezione ufficiale sia necessario scaricare il bestiame nel Regno Unito, il trasportatore avverte immediatamente l’autorità competente di tale Stato membro.
Il trasporto del bestiame può proseguire solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a)
il ritorno del bestiame sul veicolo avviene sotto il controllo della competente autorità del Regno Unito;
b)
il veicolo è sigillato immediatamente dopo che il bestiame è stato ricaricato;
c)
è rilasciato il certificato supplementare di cui nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:177:oj#art-5