Art. 3
In vigore dal 7 mar 2005
Il transito attraverso il Regno Unito del bestiame proveniente dall’Irlanda e diretto verso altri Stati membri, di cui all’, è autorizzato solo previa notifica, trasmessa con almeno due giorni lavorativi di anticipo, da parte delle competenti autorità irlandesi:
a)
all’autorità centrale del Regno Unito;
b)
all’autorità centrale di tutti gli Stati membri attraverso i quali il bestiame transita;
c)
all’autorità centrale e alle autorità locali competenti dello Stato membro di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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