Art. 3

In vigore dal 7 mar 2005
Il transito attraverso il Regno Unito del bestiame proveniente dall’Irlanda e diretto verso altri Stati membri, di cui all’, è autorizzato solo previa notifica, trasmessa con almeno due giorni lavorativi di anticipo, da parte delle competenti autorità irlandesi: a) all’autorità centrale del Regno Unito; b) all’autorità centrale di tutti gli Stati membri attraverso i quali il bestiame transita; c) all’autorità centrale e alle autorità locali competenti dello Stato membro di destinazione.
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