Art. 4

In vigore dal 7 mar 2005
Le competenti autorità irlandesi garantiscono che il veicolo nel quale il bestiame è trasportato sia provvisto di un sigillo ufficiale che non deve essere rimosso per tutta la durata del transito attraverso il Regno Unito, se non per i controlli ufficiali o per circostanze legate al benessere degli animali di cui all’. Le competenti autorità irlandesi registrano il numero o i numeri del sigillo sul certificato sanitario di cui all’.
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Art. 4 Decisione (UE) 2005/177 — Testo vigente | Portale Normativo