Art. 4
In vigore dal 2 mar 2005
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l’Italia comunica alla Commissione i provvedimenti già presi o previsti per conformarvisi, utilizzando il questionario allegato alla presente decisione.
Entro lo stesso termine l’Italia trasmette alla Commissione ogni documento atto a provare che la procedura di recupero è stata avviata nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegittimi.
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