Art. 1

In vigore dal 2 mar 2005
1.   Gli aiuti concessi dall’Italia con Decreto ministeriale n.173/2001, di attuazione della legge 388/2000, in rapporto a costi relativi ad attività di formazione professionale, fornita a singoli individui come parte del sistema di istruzione pubblica e risultante da contabilità separata, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non configurano aiuti di Stato, nella misura in cui dette attività non costituiscono attività economica. 2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per attività di natura economica svolte nel quadro del sistema di istruzione pubblica, possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 86 paragrafo 2 del trattato.
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