Art. 3

In vigore dal 2 mar 2005
1.   L’Italia provvede ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’, paragrafo 3, illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari. 2.   Il recupero degli aiuti è effettuato senza indugio, con le procedure previste dal diritto nazionale, purché esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. 3.   Il recupero dovrà essere completato al più tardi entro la fine della prima annualità fiscale successiva alla data di notifica della presente decisione. 4.   Le somme da recuperare sono produttive di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data dell’effettivo recupero. 5.   Gli interessi sono calcolati in conformità con le disposizioni previste al capo V del regolamento (CE) della Commissione n.794/2004. 6.   L’Italia ingiunge, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’, paragrafo 3, di rimborsare l’aiuto illegittimo e i relativi interessi.
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