Art. 2
In vigore dal 2 mar 2005
1. Il regime di aiuti istituito dall’Italia mediante Decreto ministeriale n.173/2001, di attuazione dell’articolo 118, comma 9, della legge 388/2000, nonché mediante le ulteriori norme di attuazione adottate dalle regioni italiane, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, è illegittimo, non essendo stato notificato preventivamente alla Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato comune limitatamente ai sottoprogrammi “adeguamento di edifici ed attrezzature per il miglioramento dell’accesso dei disabili” e “formazione dei formatori”.
3. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è incompatibile con il mercato comune, per quanto riguarda i sottoprogrammi “contributi per il pagamento di oneri pregressi”; “incentivo alle dimissioni volontarie del personale”; “adeguamento dei sistemi informatici”; “adeguamento di edifici ed attrezzature alle normative obbligatorie sulla sicurezza”.
Storico versioni
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