Art. 8
Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale
In vigore dal 17 feb 2005
Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale
Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente.
A tal fine occorre adottare le seguenti misure:
a)
fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione;
b)
pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo;
c)
consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi.
I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:370:oj#art-8