Art. 8

Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale

In vigore dal 17 feb 2005
Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale Ciascuna Parte si sforza di promuovere, in una fase adeguata e quando tutte le alternative sono ancora praticabili, l'effettiva partecipazione del pubblico all'elaborazione, ad opera delle autorità pubbliche, di regolamenti di attuazione e altre norme giuridicamente vincolanti di applicazione generale che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine occorre adottare le seguenti misure: a) fissare termini sufficienti per consentire l'effettiva partecipazione; b) pubblicare le proposte legislative o renderle accessibili al pubblico in altro modo; c) consentire al pubblico di formulare osservazioni direttamente o per il tramite di organi consultivi rappresentativi. I risultati della partecipazione del pubblico sono presi in considerazione nella misura più ampia possibile.
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Partecipazione del pubblico all'elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale (Art. 8 Decisione (UE) 2005/370) — Testo vigente | Portale Normativo