Art. 10

Riunione delle Parti

In vigore dal 17 feb 2005
Riunione delle Parti 1.   La prima riunione delle Parti è convocata entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie si tengono almeno ogni due anni, salvo diversa decisione delle Parti, oppure su richiesta scritta di una delle Parti, a condizione che, entro sei mesi dalla data in cui il Segretario esecutivo dell'UNECE ne ha dato comunicazione a tutte le Parti, la richiesta ottenga il sostegno di almeno un terzo di esse. 2.   In occasione delle riunioni le Parti sottopongono a costante verifica l'attuazione della presente convenzione sulla base dei rapporti periodici da esse trasmessi e, a tal fine: a) verificano le politiche e gli approcci giuridici e metodologici seguiti per garantire l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, onde migliorarli ulteriormente; b) scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nella conclusione e nell'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese rilevanti ai fini della presente convenzione, cui aderiscano una o più Parti; c) sollecitano, ove necessario, la collaborazione dei competenti organi dell'UNECE o di altri organi internazionali e comitati specifici competenti in relazione a tutti gli aspetti attinenti al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione; d) istituiscono gli organi ausiliari da esse ritenuti necessari; e) elaborano, ove opportuno, protocolli alla presente convenzione; f) esaminano e adottano le proposte di emendamento alla presente convenzione ai sensi dell'; g) esaminano e intraprendono qualsiasi altra iniziativa eventualmente necessaria ai fini della presente convenzione; h) in occasione della prima riunione, esaminano e adottano per consenso il regolamento interno delle proprie riunioni e delle riunioni degli organi ausiliari; i) in occasione della prima riunione, analizzano l'esperienza acquisita nell'attuazione delle disposizioni dell', paragrafo 9, e valutano gli interventi necessari per sviluppare ulteriormente il sistema ivi previsto, tenendo conto delle procedure applicabili e degli sviluppi a livello internazionale, ivi compresa l'elaborazione di un apposito strumento in materia di registri o inventari delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, da allegare eventualmente alla presente convenzione. 3.   Se necessario, la riunione delle Parti può valutare l'opportunità di adottare per consenso disposizioni di carattere finanziario. 4.   L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica ammessi a firmare la presente convenzione in forza dell' ma non aventi lo status di Parti contraenti, nonché le organizzazioni intergovernative competenti nelle materie oggetto della presente convenzione sono ammessi a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni delle Parti. 5.   Le organizzazioni non governative competenti nelle materie oggetto della presente convenzione che abbiano espresso al Segretario esecutivo dell'UNECE il desiderio di essere rappresentate ad una riunione delle Parti sono ammesse a parteciparvi in qualità di osservatori, salvo qualora almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. 6.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5, il regolamento interno di cui al paragrafo 2, lettera h), stabilisce le modalità pratiche di ammissione e le altre condizioni applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:370:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riunione delle Parti (Art. 10 Decisione (UE) 2005/370) — Testo vigente | Portale Normativo