Art. 14

Emendamenti alla convenzione

In vigore dal 17 feb 2005
Emendamenti alla convenzione 1.   Qualsiasi Parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. 2.   Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che lo trasmette a tutte le Parti almeno 90 giorni prima della riunione durante la quale sarà presentato per l'adozione. 3.   Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento della presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4.   Il depositario comunica gli emendamenti adottati a norma del paragrafo 3 a tutte le Parti per la ratifica, approvazione o accettazione. Gli emendamenti alla presente convenzione non riguardanti gli allegati entrano in vigore, per le Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati, il novantesimo giorno successivo alla data della ricezione presso il depositario degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione di almeno tre quarti delle Parti in questione. In seguito, per qualsiasi altra Parte, gli emendamenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di ratifica, approvazione o accettazione. 5.   Le Parti che non approvano un emendamento ad un allegato della presente convenzione devono notificarlo per iscritto al depositario entro 12 mesi dalla data della comunicazione della sua adozione. Il depositario informa tempestivamente tutte le Parti delle notifiche ricevute. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, sostituire una sua precedente notifica con un'accettazione; in tal caso l'emendamento entra in vigore per tale Parte dopo il deposito del relativo strumento di accettazione presso il depositario. 6.   Trascorsi dodici mesi dalla data della loro comunicazione da parte del depositario ai sensi del paragrafo 4, gli emendamenti agli allegati entrano in vigore per le Parti che non abbiano trasmesso una notifica al depositario ai sensi del paragrafo 5, a condizione che non più di un terzo delle Parti abbia trasmesso tale notifica. 7.   Ai fini del presente articolo per «Parti presenti e votanti» si intendono le Parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.
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Emendamenti alla convenzione (Art. 14 Decisione (UE) 2005/370) — Testo vigente | Portale Normativo