Art. 16
Risoluzione delle controversie
In vigore dal 17 feb 2005
Risoluzione delle controversie
1. In caso di controversia tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le Parti interessate cercano di risolverla mediante negoziati o altri mezzi pacifici da esse ritenuti accettabili.
2. All'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna Parte può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, per ogni controversia non risolta a norma del paragrafo 1, uno o entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle Parti che accettino lo stesso obbligo:
a)
deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
b)
arbitrato, secondo la procedura di cui all'allegato II.
3. Se le parti della controversia hanno accettato entrambi i mezzi di risoluzione di cui al paragrafo 2, la controversia può essere deferita unicamente alla Corte internazionale di giustizia, salvo qualora le parti non decidano diversamente.
Storico versioni
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