Art. 5

Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali

In vigore dal 17 feb 2005
Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali 1.   Ciascuna Parte provvede affinché: a) le autorità pubbliche dispongano delle informazioni ambientali rilevanti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l'aggiornamento; b) siano istituiti meccanismi obbligatori per consentire alle autorità pubbliche di essere adeguatamente e costantemente informate delle attività proposte o in corso che possono incidere significativamente sull'ambiente; c) in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia. 2.   Ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della propria legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali in modo trasparente e ne assicurino l'effettiva accessibilità, in particolare: a) fornendo al pubblico informazioni sufficienti sul tipo e sul tenore delle informazioni ambientali in possesso delle pubbliche autorità competenti, sulle principali condizioni alle quali è subordinata la loro disponibilità e accessibilità e sulla procedura da seguire per ottenerle; b) prendendo e mantenendo provvedimenti pratici quali: i) l'istituzione di elenchi, registri o archivi accessibili al pubblico; ii) l'obbligo per i funzionari di assistere il pubblico che intende accedere alle informazioni in virtù della presente convenzione; e iii) la designazione di punti di contatto; c) fornendo accesso gratuito alle informazioni ambientali contenute negli elenchi, nei registri e negli archivi di cui alla lettera b), punto i). 3.   Ciascuna Parte assicura la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni. Le informazioni accessibili in questa forma devono comprendere: a) i rapporti sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 4; b) i testi legislativi riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente; c) ove opportuno, i piani, i programmi e le politiche riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e gli accordi ambientali; e d) altre informazioni, nella misura in cui la loro accessibilità in questa forma sia in grado di agevolare l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente convenzione, a condizione che tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica. 4.   Ad intervalli periodici non superiori a tre o quattro anni, ciascuna Parte pubblica e diffonde un rapporto nazionale sullo stato dell'ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto. 5.   Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte adotta provvedimenti finalizzati in particolare alla diffusione di: a) testi legislativi e atti di indirizzo politico, ad esempio documenti riguardanti le strategie, le politiche, i programmi e i piani d'azione in materia ambientale, nonché rapporti sul loro stato di attuazione, predisposti ai vari livelli della pubblica amministrazione; b) trattati, convenzioni e accordi internazionali in materia ambientale; e c) ove opportuno, altri importanti documenti internazionali in materia ambientale. 6.   Ciascuna Parte incoraggia gli operatori le cui attività abbiano effetti significativi sull'ambiente ad informare regolarmente il pubblico dell'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti, eventualmente nel quadro di sistemi volontari di etichettatura o certificazione ambientale o con altri mezzi. 7.   Ciascuna Parte: a) rende noti i fatti e le analisi dei fatti da essa ritenuti rilevanti e importanti ai fini della definizione delle principali proposte in materia di politica ambientale; b) pubblica o rende in altro modo accessibile il materiale esplicativo disponibile riguardante le sue relazioni con il pubblico nelle materie disciplinate dalla presente convenzione; e c) fornisce adeguate informazioni sull'esercizio delle funzioni pubbliche e la prestazione di servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente ai vari livelli dell'amministrazione pubblica. 8.   Ciascuna Parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli. 9.   Tenendo conto delle procedure internazionali eventualmente applicabili, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari al fine di istituire progressivamente un sistema nazionale coerente di inventari o registri relativi all'inquinamento, basato su una banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi in forma standardizzata. Tale sistema può comprendere le immissioni, le emissioni e i trasferimenti nei vari comparti ambientali e negli impianti di trattamento e smaltimento interni o esterni al sito di una serie definita di sostanze e di prodotti (compreso il consumo di acqua, energia e risorse) provenienti da un determinato complesso di attività. 10.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ambientali ai sensi dell', paragrafi 3 e 4.
Storico versioni

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