Art. 7

Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale

In vigore dal 17 feb 2005
Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale Ciascuna Parte stabilisce le disposizioni pratiche e/o le altre disposizioni atte a consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in un quadro trasparente ed equo, dopo avergli fornito le informazioni necessarie. A tal fine si applicano i paragrafi 3, 4 ed 8 dell'. L'autorità pubblica competente individua il pubblico ammesso a partecipare, tenendo conto degli obiettivi della presente convenzione. Nella misura opportuna, ciascuna Parte si adopera per consentire al pubblico di partecipare all'elaborazione delle politiche in materia ambientale.
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Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale (Art. 7 Decisione (UE) 2005/370) — Testo vigente | Portale Normativo