Art. 6
Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche
In vigore dal 17 feb 2005
Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche
1. Ciascuna Parte:
a)
applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I;
b)
in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni; e
c)
può decidere caso per caso, ove previsto dal diritto nazionale, di non applicare le disposizioni del presente articolo ad attività proposte per scopi di difesa nazionale, qualora ritenga che la loro applicazione possa pregiudicare il conseguimento di tali scopi.
2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare:
a)
l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione;
b)
la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione;
c)
l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;
d)
la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite):
i)
la data di inizio della procedura;
ii)
le possibilità di partecipazione offerte al pubblico;
iii)
la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste;
iv)
l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico;
v)
l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolte osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione;
vi)
l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta;
e)
l'assoggettamento dell'attività in questione ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.
3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.
4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.
5. Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione.
6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell', paragrafi 3 e 4. Fermo restando l', le informazioni in questione comprendono quanto meno:
a)
la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste;
b)
la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta;
c)
la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni;
d)
una sintesi non tecnica di quanto precede;
e)
una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente; e
f)
in conformità della legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato ai sensi del paragrafo 2.
7. Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta.
8. Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.
9. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.
10. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui un'autorità pubblica proceda al riesame o all'adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1, si applichino mutatis mutandis e ove opportuno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.
11. Nel quadro del proprio diritto nazionale e nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno, ciascuna Parte applica le disposizioni del presente articolo alle decisioni riguardanti l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi genericamente modificati.
Storico versioni
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