Art. 3

Cooperazione tra le autorità nazionali competenti

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità nazionali competenti, al fine di combattere contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli, tra l'altro attraverso accordi di cooperazione. 2.   Particolare attenzione è prestata alla cooperazione con riferimento al controllo delle esportazioni, tenuto conto delle rispettive competenze degli Stati membri.
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Cooperazione tra le autorità nazionali competenti (Art. 3 Decisione (UE) 2004/919) — Testo vigente | Portale Normativo