Art. 1
Definizione
In vigore dal 22 dic 2004
Ai fini dell'applicazione della presente decisione si intende per:
1)
«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, rimorchio e roulotte quali definiti nelle disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen (SIS).
2)
«autorità nazionali competenti»: qualsiasi autorità nazionale designata dallo Stato membro ai fini della presente decisione che può includere, se del caso, la polizia, i servizi doganali, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:919:oj#art-1