Art. 1

Definizione

In vigore dal 22 dic 2004
Ai fini dell'applicazione della presente decisione si intende per: 1) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, rimorchio e roulotte quali definiti nelle disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen (SIS). 2) «autorità nazionali competenti»: qualsiasi autorità nazionale designata dallo Stato membro ai fini della presente decisione che può includere, se del caso, la polizia, i servizi doganali, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.
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Definizione (Art. 1 Decisione (UE) 2004/919) — Testo vigente | Portale Normativo