Art. 2

Obiettivo

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Obiettivo della presente decisione è realizzare una migliore cooperazione all'interno dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli. 2.   Particolare attenzione è prestata al collegamento tra il furto di veicoli e il loro commercio illecito, da un lato, e forme di criminalità organizzata quali il traffico di stupefacenti, di armi e la tratta degli esseri umani, dall'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:919:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo