Art. 8

Prevenzione dell'uso fraudolento di carte di circolazione

In vigore dal 22 dic 2004
1.   Al fine di prevenire l'uso fraudolento di carte di circolazione, ciascuno Stato membro provvede affinché, conformemente alla legislazione nazionale, le autorità competenti adottino le misure necessarie per ritirare la carta di circolazione del proprietario o del possessore del veicolo dopo che quest'ultimo ha subito gravi danni in seguito ad una collisione (perdita totale). 2.   Si procede inoltre al ritiro, conformemente alla legislazione nazionale se nel corso di un controllo da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge sorge il sospetto che siano state alterate le caratteristiche d'identità del veicolo, quale il numero d'identificazione del veicolo. 3.   La carta di circolazione è restituita solo previo controllo e verifica positiva dell'identità del veicolo e conformemente alla legislazione nazionale.
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Prevenzione dell'uso fraudolento di carte di circolazione (Art. 8 Decisione (UE) 2004/919) — Testo vigente | Portale Normativo