Art. 9

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per: a) il costo degli esami di laboratorio; b) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:840:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Decisione (UE) 2004/840 — Testo vigente | Portale Normativo