Art. 5

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 900 000 EUR.
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