Art. 10
In vigore dal 30 nov 2004
1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:
a)
l'acquisto di vaccini;
b)
il costo degli esami di laboratorio;
c)
il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.
Storico versioni
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