Art. 13

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 3 000 000 EUR, per: a) l'acquisto di vaccini; b) il costo degli esami di laboratorio; c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.
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Art. 13 Decisione (UE) 2004/840 — Testo vigente | Portale Normativo