Art. 16

Accordi supplementari

In vigore dal 22 nov 2004
Il capomissione e le autorità amministrative della parte ospitante concludono gli accordi supplementari che dovessero rendersi necessari per l'attuazione del presente accordo.
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Accordi supplementari (Art. 16 Decisione (UE) 2004/924) — Testo vigente | Portale Normativo