Art. 13

Richieste d’indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Le richieste d’indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione della missione UE o del suo personale, derivanti dall'esecuzione della missione, non sono oggetto di un obbligo di rimborso da parte degli Stati membri o delle istituzioni dell'UE. 2.   Qualsiasi altra richiesta rientrante nel diritto civile, comprese quelle che emanano dal personale dell'EUJUST THEMIS assunto a livello locale, che riguardi la missione o un suo membro e che esuli dalla competenza degli organi giurisdizionali della parte ospitante in virtù di eventuali disposizioni del presente accordo, è sottoposta al capomissione tramite le autorità della parte ospitante e forma oggetto di accordi distinti, previsti dall', intesi a definire procedure per l'esame e la definizione delle richieste. Gli indennizzi sono liquidati previo consenso dello Stato interessato.
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Richieste d’indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite (Art. 13 Decisione (UE) 2004/924) — Testo vigente | Portale Normativo