Art. 11
Decesso di membri del personale dell'EUJUST THEMIS
In vigore dal 22 nov 2004
1. Il capomissione ha il diritto di farsi carico, adottando le disposizioni necessarie, del rimpatrio della salma di un membro del personale dell'EUJUST THEMIS, nonché dei suoi effetti personali.
2. Sui membri del personale dell'EUJUST THEMIS deceduti non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di origine o, nel caso di personale internazionale, del rispettivo Stato di cittadinanza, né in assenza di un rappresentante dell'EUJUST THEMIS e/o dello Stato interessato.
Storico versioni
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