Art. 17

Entrata in vigore e cessazione

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Il presente accordo entra in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore. 2.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti. Le modifiche entrano in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore. 3.   Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva dell'EUJUST THEMIS o di tutto il suo personale. 4.   Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la data in cui l'altra parte ne ha ricevuto la notifica. 5.   La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della data della cessazione o della denuncia. Fatto a Tbilisi, addì 3 dicembre 2004, in due originali in lingua inglese. Per l'Unione europea Per la Georgia
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Entrata in vigore e cessazione (Art. 17 Decisione (UE) 2004/924) — Testo vigente | Portale Normativo