Art. 4
Prodotti della pesca
In vigore dal 22 nov 2004
1. L’articolo 28, paragrafo 2, dell’ASA è sostituito dal seguente:
«2. L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale ed i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità, ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V b dell’ASA, ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie indicate nello stesso allegato.»
2. L'espressione «Anno 3» nell'intestazione dell'ultima colonna delle tabelle riportate negli allegati V a e V b dell’ASA è sostituita dall'espressione «Anno 3 e successivi».
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:896:oj#art-4