Art. 9

Dopo il protocollo n. 4 dell’ASA sono aggiunte le seguenti dichiarazioni congiunte:

In vigore dal 22 nov 2004
«DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati» DISPOSIZIONI TRANSITORIE SEZIONE IV
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