Art. 10

OMC

In vigore dal 22 nov 2004
L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 in relazione al presente allargamento della Comunità.
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OMC (Art. 10 Decisione (UE) 2004/896) — Testo vigente | Portale Normativo