Art. 4 · Prodotti della pesca

Art. 4

Prodotti della pesca

In vigore dal 22 nov 2004
1.   L’articolo 28, paragrafo 2, dell’ASA è sostituito dal seguente: «2.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale ed i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità, ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V b dell’ASA, ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie indicate nello stesso allegato.» 2.   L'espressione «Anno 3» nell'intestazione dell'ultima colonna delle tabelle riportate negli allegati V a e V b dell’ASA è sostituita dall'espressione «Anno 3 e successivi».
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