Art. 3
Prodotti agricoli stricto sensu
In vigore dal 22 nov 2004
1. L’allegato IV a dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente protocollo.
2. L’allegato IV b dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente protocollo.
3. L’allegato IV c dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente protocollo.
4. All'articolo 27, paragrafo 3 dell’ASA è aggiunta la seguente lettera:
«d)
riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato IV d, in conformità del calendario seguente:
—
il 1o gennaio 2004 ciascun dazio viene ridotto al 95 % del dazio NPF,
—
il 1o gennaio 2005 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio NPF,
—
il 1o gennaio 2006 ciascun dazio viene ridotto all’85 % del dazio NPF,
—
il 1o gennaio 2007 ciascun dazio viene ridotto all’80 % del dazio NPF,
—
il 1o gennaio 2008 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio NPF,
—
il 1o gennaio 2009 ciascun dazio viene ridotto al 60 % del dazio NPF,
—
il 1o gennaio 2010 ciascun dazio viene ridotto al 50 % del dazio NPF,
—
il 1o gennaio 2011 i dazi rimanenti sono aboliti.»
5. Il testo che figura nell’allegato IV del presente protocollo è aggiunto all’ASA e ne costituisce l’allegato IV d.
6. All'articolo 27 dell’ASA è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente articolo, un valore residuo pari o inferiore all'1 percento, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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