Art. 14

Disposizioni finanziarie provvisorie

In vigore dal 14 ott 2004
Disposizioni finanziarie provvisorie A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la prima riunione della Conferenza delle parti o finché la Conferenza delle parti non decida la struttura istituzionale da designare a norma dell', il principale organismo incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui al suddetto articolo è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato dallo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l'ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente svolge tale funzione attraverso misure operative riguardanti specificamente gli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'eventuale necessità di nuove disposizioni in materia.
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Disposizioni finanziarie provvisorie (Art. 14 Decisione (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo