Art. 12

Assistenza tecnica

In vigore dal 14 ott 2004
Assistenza tecnica 1.   Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione è essenziale per l'effettiva attuazione della presente convenzione. 2.   Le parti cooperano per fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacità di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. 3.   A tale riguardo, l'assistenza tecnica fornita dalle parti che sono paesi sviluppati e dalle altre parti nella misura delle loro possibilità comprende, ove necessario e secondo quanto stabilito di comune accordo, l'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito. 4.   Le parti stabiliscono le disposizioni eventualmente necessarie per fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione. Tali disposizioni prevedono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, destinati ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito. 5.   Ai fini del presente articolo, nelle attività di assistenza tecnica le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
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Assistenza tecnica (Art. 12 Decisione (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo