Art. 11

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

In vigore dal 14 ott 2004
Ricerca, sviluppo e monitoraggio 1.   Nella misura delle loro possibilità, le parti incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, le opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti, le eventuali alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) fonti ed emissioni nell'ambiente; b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente; c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente; d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente; e) impatto culturale e socioeconomico; f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni; g) metodologie armonizzate per la realizzazione di inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni. 2.   Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, le parti, nella misura delle loro possibilità: a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi, le reti e le organizzazioni internazionali aventi come obiettivo la definizione, la realizzazione, la valutazione e il finanziamento di attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati, tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi; b) sostengono le attività nazionali e internazionali dirette a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi ed il loro scambio; c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, soprattutto in materia di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle attività di cui alle lettere a) e b); d) intraprendono attività di ricerca dirette ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla capacità riproduttiva; e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui al presente paragrafo; f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione e gestione dei dati derivanti dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.
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Ricerca, sviluppo e monitoraggio (Art. 11 Decisione (UE) 2006/507) — Testo vigente | Portale Normativo