Art. 9

Scambio di informazioni

In vigore dal 14 ott 2004
Scambio di informazioni 1.   Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di informazioni riguardanti: a) la riduzione o la cessazione della produzione, dell'uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti; b) le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese le informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali. 2.   Le parti procedono allo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il segretariato. 3.   Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni. 4.   Il segretariato funge da centro di scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti e dalle organizzazioni intergovernative e non governative. 5.   Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.
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