Art. 13
Risorse e meccanismi finanziari
In vigore dal 14 ott 2004
Risorse e meccanismi finanziari
1. Ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegni e incentivi finanziari alle attività nazionali dirette a realizzare l'obiettivo della presente convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.
2. Le parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per consentire alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione di far fronte a tutti i costi aggiuntivi concordati per l'attuazione delle misure necessarie all'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, secondo quanto convenuto tra ciascuna parte beneficiaria e l'ente partecipante al meccanismo descritto al paragrafo 6. Tali risorse finanziarie potranno essere concesse anche da altre parti, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità. Si deve inoltre incoraggiare la concessione di contributi provenienti da altre fonti. Nell'attuazione di questi impegni si deve tener conto della necessità che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi e dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le parti contribuenti.
3. Le parti che sono paesi sviluppati, e le altre parti nella misura delle loro possibilità e conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali, possono fornire, e le parti che sono paesi in via di sviluppo ed economie in transizione possono ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione della presente convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.
4. La misura in cui le parti che sono paesi in via di sviluppo potranno mantenere gli impegni derivanti dalla presente convenzione dipenderà dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi sviluppati, degli impegni derivanti dalla presente convenzione in materia di risorse finanziarie, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale sostenibile e l'eliminazione della povertà sono le priorità assolute per le parti che sono paesi in via di sviluppo, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente.
5. Nelle decisioni relative al finanziamento, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
6. È istituito un meccanismo per l'erogazione di risorse finanziarie adeguate e sostenibili, a titolo di donazione o di condizioni di favore, destinato ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad attuare la presente convenzione. Ai fini della presente convenzione, il meccanismo opera sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle parti, verso la quale è responsabile. Il suo funzionamento è assicurato da uno o più enti, ivi compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto sarà deciso dalla Conferenza delle parti. Il meccanismo può prevedere la partecipazione anche di altri enti per l'assistenza finanziaria e tecnica a livello multilaterale, regionale e bilaterale. I conferimenti a tale meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione previsti ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.
7. Conformemente agli obiettivi della presente convenzione e al paragrafo 6, nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce apposite linee direttrici per il meccanismo finanziario e concorda con l'ente o gli enti partecipanti al meccanismo le relative modalità di attuazione. Le linee direttrici riguardano in particolare:
a)
la definizione delle priorità politiche, strategiche e programmatiche, nonché criteri e orientamenti chiari e dettagliati sulle condizioni di accesso e di uso delle risorse finanziarie, compreso il controllo e la valutazione periodica di tale utilizzo;
b)
la presentazione alla Conferenza delle parti, ad opera dell'ente o degli enti interessati, di rapporti periodici sull'adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività connesse all'attuazione della presente convenzione;
c)
la promozione di metodi, meccanismi e regimi di finanziamento basati sull'accesso a più fonti;
d)
le modalità per determinare in modo chiaro e prevedibile l'importo delle risorse finanziarie necessarie e disponibili per l'attuazione della presente convenzione, tenendo presente che l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento prolungato, nonché le condizioni per la revisione periodica di tale importo;
e)
le modalità per fornire alle parti interessate assistenza nella valutazione delle esigenze e informazioni sulle fonti e sui modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.
8. Entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, la Conferenza delle parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte alle mutevoli esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e gli orientamenti di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l'efficace funzionamento degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle parti adotta, se necessario, le opportune misure per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche tramite raccomandazioni e direttive sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e sostenibile al fine di rispondere alle esigenze delle parti.
Storico versioni
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