Art. 15
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 14 ott 2004
Comunicazione delle informazioni
1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.
2. Ciascuna parte fornisce al segretariato:
a)
dati statistici sulle quantità totali prodotte, importate ed esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato A e B o una stima realistica di tali quantità;
b)
nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ed esportato ognuna di queste sostanze.
3. Tali informazioni sono trasmesse ad intervalli periodici, nella forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.
Storico versioni
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