Art. 6

OMC

In vigore dal 11 ott 2004
La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.
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OMC (Art. 6 Decisione (UE) 2004/778) — Testo vigente | Portale Normativo