Art. 7
Prova dell’origine e cooperazione amministrativa
In vigore dal 11 ott 2004
1. Le prove dell’origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:
a)
l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo interinale;
b)
la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell’adesione;
c)
la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.
Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.
2. La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato»nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a)
tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell'adesione;
e
b)
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo interinale.
3. Le competenti autorità doganali della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all’accettazione della prova dell’origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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